Bilancio di Previsione di un Comune – Parte I: concetti generali
24 Maggio 2010 da sgur_di_triOgni anno, entro il 31 dicembre, tutte le Amministrazioni Comunali, come previsto dalla Legge,1 devono redigere ed approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio (anno) finanziario successivo,2 ed il Bilancio pluriennale di previsione3 per il periodo minimo di tre esercizi successivi.
Il Bilancio di previsione è predisposto dal Sindaco e dalla Giunta comunale,4 viene poi sottoposto alla valutazione dl Collegio dei Revisori Contabili5 ed infine portato all’approvazione definitiva del Consiglio comunale.6
Con il Bilancio di previsione un’Amministrazione comunale indica quali risorse finanziarie (cioè quanti soldi) intende raccogliere (Entrate) e come intende usarle (Spese). Il Bilancio di previsione ci dice, in sostanza, quanto un Comune prevede di incassare e come prevede di spendere quanto ha introitato.
In allegato al Bilancio di previsione, l’Amministrazione comunale redige anche un documento in cui chiarisce da dove reperirà i soldi e in che modo pensa di spenderli. Questo documento si chiama Relazione previsionale e programmatica.7
Ad approvazione avvenuta, da parte del Consiglio comunale, il Bilancio di previsione diventa vincolante: non possono cioè essere attivate fonti di finanziamento diverse da quelle in esso previste, né possono essere utilizzati i soldi in maniera diversa da quella indicata. Per fare delle modifiche occorre una “variazione” di Bilancio (cioè un atto ufficiale della Giunta comunale).
Il Bilancio di previsione è, quindi, uno strumento di programmazione con cui si regolano i rapporti tra la Giunta e gli Uffici comunali, con cui la Giunta indica agli Uffici comunali quali sono le risorse (soldi) da reperire e come utilizzarle per lo svolgimento delle attività amministrative del Comune.
Il Bilancio di previsione di un Comune, come qualsiasi altro Bilancio (sia esso famigliare o aziendale) è organizzato secondo lo schema classico delle Entrate e delle Uscite.
Entrate | Uscite |
Nel prossimo post parleremo delle Entrate e cioè dei soldi che il Comune pensa di introitare.
- Per quanto riguarda i principi e la struttura del Bilancio di previsione vedasi dapprima il Decreto Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, e poi la successiva Legge 15 marzo 1997 n. 59 con cui si è dato il via al trasferimento, a Costituzione invariata, di molte funzioni strategiche gestite dallo Stato e da altri Enti Pubblici nazionali verso Regioni, Province ed altri Enti locali fra cui i Comuni.
Fondamentale infine il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – TUEL. e successive modificazioni, con cui si giunge al riordine delle funzioni come oggi le conosciamo [↩] - L’esercizio finanziario è il periodi di durata del Bilancio che per tutti i Comuni va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre – anno solare [↩]
- Il Bilancio pluriennale di previsione viene allegato al Bilancio di previsione annuale ed è redatto dal Comune in relazione al Bilancio pluriennale della Regione di appartenenza e deve essere non inferiore a tre anni – vedasi Art. 171 del TUEL 267/2000 [↩]
- La Giunta comunale è l’organo esecutivo del Comune, è presieduta dal Sindaco ed è composta da un numero di Assessori variabile secondo le dimensioni del Comune [↩]
- Il Collegio dei Revisori Contabili è un organismo indipendente che viene nominato dal Consiglio comunale ed ha funzioni di controllo sull’attività amministrativa con poteri di ispezione e di verifica, dà pareri, vigila sull’attività contabile e finanziaria, ecc. – vedasi al riguardo gli Artt. 234-241 del TUEL 267/2000 [↩]
- Per il 2010, l’approvazione è stata prorogata al 30.06.2010 – vedasi Decreto Ministero Interno del 29.04.2010. Se l Bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio comunale nei tempi previsti dalla Legge viene attivata la procedura di scioglimento del Consiglio comunale e il Comune viene sottoposto alla gestione provvisoria [↩]
- La relazione Previsionale e Programmatica è un atto con cui si indicano per le Entrate le fonti di finanziamento e per le Uscite i programmi e gli eventuali progetti con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere – vedasi al riguardo l’Art. 170 del TUEL 267/2000 [↩]
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