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Che fine hanno fatto le “ronde”?

24 Novembre 2009 da sgur_di_tri

Vi ricordate le “ronde”? Come mai negli ultimi tempi di “ronde” non si parla più? Sembrano dimenticate. Il livello di sicurezza è forse arrivato ad un punto tale che le ronde non servono più? Oppure stiamo andando verso l’inverno e girare di notte a piedi – con il freddo e l’influenza in agguato – non fa tanto bene alla salute? Cosa impedisce, dopo tante discussioni, dibattiti televisivi, polemiche a non finire, alle “ronde” di essere attive? Come stanno esattamente le cose?

Per scoprirlo siamo andati a leggerci il Decreto attuativo del cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” (Legge 15 luglio 2009, n. 94), emanato dal Ministero dell’Interno l’8 agosto 2009. E subito abbiamo visto che nel Decreto Ministeriale il termine “ronda” non c’è! E’ sparito del tutto! Nel Decreto si parla invece di “Associazioni di Osservatori volontari”.

Ebbene, per poter andare in gruppo (max. 3 persone) di notte per città o paesi e segnalare alle forze dell’ordine eventuali situazioni di disagio, bisogna preventivamente costituire una specifica “Associazione di Osservatori volontari” (con tanto di atto costitutivo e/o statuto), e chiedere l’iscrizione ad un apposito elenco tenuto presso la Prefettura della propria Provincia.

Vediamo insieme quali sono i punti salienti del Decreto Ministeriale, che ritengo utile conoscere, per essere in grado di argomentare in modo serio nel corso di improbabili discussioni.

Le “Associazioni di Osservatori volontari” – così come esplicitato nel Decreto – devono essere apartitiche e avere tra gli  scopi sociali quello di prestare attività di volontariato con finalità di  solidarietà sociale nell’ambito della sicurezza urbana ovvero del disagio sociale, o comunque  riconducibili alle stesse. In particolare, ai fini della predetta iscrizione  le stesse associazioni devono:

  1. svolgere la propria attività gratuitamente e senza fini di  lucro, anche indiretto;
  2. non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne’ di  organizzazioni sindacali ne’ essere ad alcun titolo riconducibili a  questi;
  3. non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
  4. non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi  organizzati, di cui alla Legge Mancino sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;
  5. non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di  risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo  provenienti da soggetti di cui alle precedenti lettere b), c) e d);
  6. individuare gli associati destinati a svolgere attività di  segnalazione, quali osservatori volontari, ed  attestare che gli stessi siano in possesso di specifici requisiti (vedi più avanti)”.

I volontari poi devono svolgere attività di mera osservazione in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui  almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l’ausilio di mezzi motorizzati e di animali (quindi devono essere a piedi) in  specifiche aree del territorio comunale e segnalano alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero  situazioni di disagio sociale. Non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad  offendere. E’ fatto divieto  di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o  denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di  polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali  regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello  Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti  politici e sindacali, nonche’ sponsorizzazioni private. Inoltre, eventuali “ronde”, che si fossero attivate in autonomia, devono mettersi in regola con la nuova normativa ministeriale entro sei mesi.

Veniamo ora agli specifici requisiti – previsti dal Decreto Ministeriale – che ogni volontario deve possedere per far parte delle “Associazioni di Osservatori”. Specificatamente, gli Osservatori volontari devono avere:

  1. età non inferiore a 18 anni;
  2. buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza  di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e  di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi,  attestate da certificazione medica delle autorità sanitarie  pubbliche;
  3. non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza  non definitiva, per delitti non colposi;
  4. non essere sottoposti ne’ essere stati sottoposti a misure di  prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui alla Legge sulla violenza negli stadi;
  5. non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti,  associazioni o gruppi organizzati di cui alla Legge Mancino sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;
  6. adeguata copertura assicurativa (in base alla Legge Quadro del Volontariato).

In sintesi, al posto delle “ronde” avremo quindi le “Associazioni di Osservatori volontari”. Staremo a vedere. Comunque, a distanza di più di due mesi dall’emanazione del Decreto attuativo, sembra che le richieste alle Prefetture di tutt’Italia siano vicine alla zero. Mi pare quindi che siamo di fronte al colossale “flop” di quello che sembrava un punto fermo della strategia leghista, ma chissà perché di questo “flop” nessuno parla. Non so voi, ma – a tutt’oggi –  le uniche autentiche “ronde” che io ho visto in circolazione sono quelle di Aldo, Giovanni e Giacomo nella trasmissione televisiva di Rai Tre “Che tempo che fa…”.

E allora, cosa si inventa ora la Regione Lombardia di fronte a questo “flop”? Sembra – ed è una notizia dell’ultim’ora – che voglia affidare la sicurezza direttamente ai vicini di casa con il Progetto di “Zone di controllo del vicinato” con l’affissione appositi cartelli (leggi qui). Ma cos’è questa novità! Scusatemi, non c’è bisogno che me lo dica la Regione Lombardia, ma da sempre è un preciso dovere civico di ogni cittadino collaborare con le Forze dell’Ordine per segnalare possibili reati, affinché se ne individuino gli autori. Ma c’è di più:  andatevi, per curiosità, a leggere cosa prevede il Codice di Procedura Penale – agli Articoli 380 e 383 – e cioè quello che un privato è facoltizzato a fare davanti ad un reato passibile di arresto obbligatorio in flagranza.

Ma allora mi chiedo: anziché alzare tutti questi polveroni, non è forse più semplice potenziare adeguatamente le Forze di Polizia?.

Di seguito fornisco alcuni link che è necessario consultare per conoscere meglio l’argomento.

Decreto ministro dell’Interno 8 agosto 2009 – Ambiti operativi delle Associazioni di Osservatori volontari, requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi, di cui ai commi da 40 a 44 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Legge 24 luglio 2008, n. 125 – “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”

Legge 15 luglio 2009, n. 94 – “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica” – Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009 – Supplemento ordinario n. 128

Decreto legge 26 aprile 1993, n. 122,  convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 – Legge Mancino sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa

Legge 11  agosto 1991, n. 266 (Art. 4 comma 1) – Legge quadro del Volontariato

Decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2008 – Poteri dei Sindaci

Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Art. 6) – Legge sulla violenza negli stadi

Codice Procedura Penale (Vedi Art. 380 e Art. 383)


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