Che fine hanno fatto le “ronde”?
24 Novembre 2009 da sgur_di_triVi ricordate le “ronde”? Come mai negli ultimi tempi di “ronde” non si parla più? Sembrano dimenticate. Il livello di sicurezza è forse arrivato ad un punto tale che le ronde non servono più? Oppure stiamo andando verso l’inverno e girare di notte a piedi – con il freddo e l’influenza in agguato – non fa tanto bene alla salute? Cosa impedisce, dopo tante discussioni, dibattiti televisivi, polemiche a non finire, alle “ronde” di essere attive? Come stanno esattamente le cose?
Per scoprirlo siamo andati a leggerci il Decreto attuativo del cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” (Legge 15 luglio 2009, n. 94), emanato dal Ministero dell’Interno l’8 agosto 2009. E subito abbiamo visto che nel Decreto Ministeriale il termine “ronda” non c’è! E’ sparito del tutto! Nel Decreto si parla invece di “Associazioni di Osservatori volontari”.
Ebbene, per poter andare in gruppo (max. 3 persone) di notte per città o paesi e segnalare alle forze dell’ordine eventuali situazioni di disagio, bisogna preventivamente costituire una specifica “Associazione di Osservatori volontari” (con tanto di atto costitutivo e/o statuto), e chiedere l’iscrizione ad un apposito elenco tenuto presso la Prefettura della propria Provincia.
Vediamo insieme quali sono i punti salienti del Decreto Ministeriale, che ritengo utile conoscere, per essere in grado di argomentare in modo serio nel corso di improbabili discussioni.
Le “Associazioni di Osservatori volontari” – così come esplicitato nel Decreto – devono essere apartitiche e avere tra gli scopi sociali quello di prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale nell’ambito della sicurezza urbana ovvero del disagio sociale, o comunque riconducibili alle stesse. In particolare, ai fini della predetta iscrizione le stesse associazioni devono:
- svolgere la propria attività gratuitamente e senza fini di lucro, anche indiretto;
- non essere espressione di partiti o movimenti politici, ne’ di organizzazioni sindacali ne’ essere ad alcun titolo riconducibili a questi;
- non essere ad alcun titolo collegate a tifoserie organizzate;
- non essere riconducibili a movimenti, associazioni o gruppi organizzati, di cui alla Legge Mancino sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;
- non essere comunque destinatarie anche indirettamente, di risorse economiche, ovvero di altri finanziamenti a qualsiasi titolo provenienti da soggetti di cui alle precedenti lettere b), c) e d);
- individuare gli associati destinati a svolgere attività di segnalazione, quali osservatori volontari, ed attestare che gli stessi siano in possesso di specifici requisiti (vedi più avanti)”.
I volontari poi devono svolgere attività di mera osservazione in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l’ausilio di mezzi motorizzati e di animali (quindi devono essere a piedi) in specifiche aree del territorio comunale e segnalano alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale. Non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere. E’ fatto divieto di utilizzare uniformi, emblemi, simboli, altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche indirettamente, ai corpi di polizia, anche locali, alle forze armate, ai corpi forestali regionali, agli organi della protezione civile o ad altri corpi dello Stato, ovvero che contengano riferimenti a partiti o movimenti politici e sindacali, nonche’ sponsorizzazioni private. Inoltre, eventuali “ronde”, che si fossero attivate in autonomia, devono mettersi in regola con la nuova normativa ministeriale entro sei mesi.
Veniamo ora agli specifici requisiti – previsti dal Decreto Ministeriale – che ogni volontario deve possedere per far parte delle “Associazioni di Osservatori”. Specificatamente, gli Osservatori volontari devono avere:
- età non inferiore a 18 anni;
- buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi, attestate da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
- non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- non essere sottoposti ne’ essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui alla Legge sulla violenza negli stadi;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui alla Legge Mancino sulla discriminazione razziale, etnica e religiosa;
- adeguata copertura assicurativa (in base alla Legge Quadro del Volontariato).
In sintesi, al posto delle “ronde” avremo quindi le “Associazioni di Osservatori volontari”. Staremo a vedere. Comunque, a distanza di più di due mesi dall’emanazione del Decreto attuativo, sembra che le richieste alle Prefetture di tutt’Italia siano vicine alla zero. Mi pare quindi che siamo di fronte al colossale “flop” di quello che sembrava un punto fermo della strategia leghista, ma chissà perché di questo “flop” nessuno parla. Non so voi, ma – a tutt’oggi – le uniche autentiche “ronde” che io ho visto in circolazione sono quelle di Aldo, Giovanni e Giacomo nella trasmissione televisiva di Rai Tre “Che tempo che fa…”.
E allora, cosa si inventa ora la Regione Lombardia di fronte a questo “flop”? Sembra – ed è una notizia dell’ultim’ora – che voglia affidare la sicurezza direttamente ai vicini di casa con il Progetto di “Zone di controllo del vicinato” con l’affissione appositi cartelli (leggi qui). Ma cos’è questa novità! Scusatemi, non c’è bisogno che me lo dica la Regione Lombardia, ma da sempre è un preciso dovere civico di ogni cittadino collaborare con le Forze dell’Ordine per segnalare possibili reati, affinché se ne individuino gli autori. Ma c’è di più: andatevi, per curiosità, a leggere cosa prevede il Codice di Procedura Penale – agli Articoli 380 e 383 – e cioè quello che un privato è facoltizzato a fare davanti ad un reato passibile di arresto obbligatorio in flagranza.
Ma allora mi chiedo: anziché alzare tutti questi polveroni, non è forse più semplice potenziare adeguatamente le Forze di Polizia?.
Di seguito fornisco alcuni link che è necessario consultare per conoscere meglio l’argomento.
Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Art. 4 comma 1) – Legge quadro del Volontariato
Decreto del Ministro dell’interno del 5 agosto 2008 – Poteri dei Sindaci
Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Art. 6) – Legge sulla violenza negli stadi
Codice Procedura Penale (Vedi Art. 380 e Art. 383)
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